E’ grazie anche all’intervento del Cluster Italia Foresta Legno che oggi si può esprimere la soddisfazione per la risposta, ottenuta dal Ministero del Lavoro in data 17/10/2025, all’interpello presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE).
Il documento del nostro Cluster nazionale, elaborato a luglio 2025 corredato da una puntuale relazione tecnica, è stato inviato al Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone per consentire al Ministero di fornire un chiarimento in merito “all’applicazione, per le imprese che non rientrano nel comparto edile, del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)”.
Il lavoro, svolto dal Cluster Italia Foresta Legno, con il supporto anche dei soci aderenti tra i quali anche il Consorzio Legno Veneto, ha quindi redatto la propria proposta ponendo in evidenza il problema dell’obbligo della congruità del DURC per le Imprese Forestali relativamente all’esecuzione di lavori pubblici di natura selvicolturale, di sistemazioni idraulico-forestali, di opere di ingegneria naturalistica, di imboschimento e rimboschimento. Nel merito è stata fatta rilevare l’incongruenza dell’applicazione del sistema per le Imprese Forestali, tant’è che il Ministero ha chiarito, in modo significativo, che l’iscrizione alla Casse edili/ Edilcassa per tal imprese non è dovuta per i lavori di loro competenza e che l’applicazione della verifica “di congruità del DURC” deve essere fatta solo se vengono svolte, negli specifici cantieri, attività puramente rientranti tra quelle edili.
Un risultato importante per il nostro settore forestale: ora è più chiaro quando scatta l’obbligo e quando, invece, non si è tenuti a presentare i documenti che in passato erano richiesti. Rimane ancora aperta la problematicità del DURC di congruità che coinvolge le realtà imprenditoriali di carpenteria in legno, relativamente alla costruzione di tetti, case in legno, ecc. e conseguenti i lavori di posa in opera degli elementi strutturali derivanti dalla prefabbricazione eseguita in produzione.
Al riguardo continueremo, come Consorzio, a sostenere che tutta l’attività di realizzazione di case in legno dovrebbe rientrare nell’ambito dell’applicazione del CCNL del settore legno, senza necessità di applicare il contratto edile e quindi con la necessità di essere iscritti alle Casse Edili/ Edilcassa. Di seguito copia della risposta all’interpello.





